Art. 2545 sexies – Ristorni

L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche(1).

L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni,in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.

Note

(1)

Il ristorno presuppone lo scambio mutualistico e caratterizza il rapporto tra ristorno e socio cooperatore, in quanto il diritto si determina in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico.

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