Art. 2558 – Successione nei contratti

Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale 1406, 1722, n. 4, 1902, 2112, 2610.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto 1373 entro tre mesi dalla notizia del trasferimento 2964, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante 1918.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario 2561, 2562 e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

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