Art. 2559 – Crediti relativi all’azienda ceduta

La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta 2160, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione 1264, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese 2188. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante 1189,1265.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda 2561, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

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