Art. 2560 – Debiti relativi all’azienda ceduta

L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito(1).

Nel trasferimento di un’azienda commerciale 2556 risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda 1546, 2160, se essi risultano dai libri contabili obbligatori 2214.

Note

(1)

Non vi può essere una novazione soggettiva, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, senza il consenso del creditore, in quanto lo stesso potrebbe vedere pregiudicate le sue pretese creditorie ove il nuovo debitore non fornisca una idonea garanzia patrimoniale.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?