Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti 2639 e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza 2545 quaterdecies, 2547, 2619, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni 2426, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi 2640.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(1).
3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative(2)(3).
Note
(1)
Comma aggiunto dall’art. 39, comma 2, lett. c), L. 28 dicembre 2005, n. 262.
(2)
Questo comma è stato inserito dall’art. 101, comma 1, del D. L.vo 16 novembre 2015, n. 180. A norma dell’art. 101, comma 2, del medesimo decreto, la violazione dell’obbligo di segreto di cui all’art. 5, commi 4 e 7, del D. L.vo n. 180 del 2015 è punita a norma dell’art. 622 del c.p., ma si procede d’ufficio.
(3)
Il comma 3-bis è stato modificato dall’art. 26, comma 1 del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.