Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione(1).
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi(2).
Note
(1)
Il primo comma dà la definizione di amministratore di fatto, che postula l’esercizio continuo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
(2)
Per l’amministratore di fatto vale il principio di equiparazione alla figura dell’amministratore di diritto, con la conseguenza che l’amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri dell’amministratore di diritto e, in caso di concorso delle condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 2639, lo stesso risponderà per i comportamenti penalmente rilevanti ad esso addebitabili.