Art. 2645 – Altri atti soggetti a trascrizione

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili 812 o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643, 2652, 2655, 2672, 2685; 555 c.p.c. salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi 2648, 2653, 2672(1).

Note

(1)

La pubblicità immobiliare soddisfa una importante esigenza di certezza nella circolazione giuridica dei beni immobili e, in qualche misura, di evidenza nella titolarità degli stessi, in quanto la visura dei registri immobiliari permette ai terzi di conoscere quale sia l’ultimo soggetto in favore del quale è stato trascritto un determinato atto d’acquisto della proprietà di un bene.

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