Art. 2649 – Cessione dei beni ai creditori

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato 1977 ss., 2687; 225 disp. att., 231 disp. att..

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta 507, 509, 2644, 2650, 2687, 2913; 231 disp. att.(1).

Note

(1)

Secondo l’opinione prevalente la trascrizione della bonorum cessio costituisce elemento indispensabile ai fini dell’insorgenza del vincolo reale di indisponibilità sui beni oggetto della cessione. Prima di quel momento, invece, l’efficacia sarebbe meramente interna tra debitore e creditori.

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