Art. 2659 – Nota di trascrizione

Chi domanda la trascrizione di un atto fra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale 2665(1), nella quale devono essere indicati 2669:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate 159, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici 2251, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale(2);

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo 2658;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, o la autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza 2657;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché nel caso previsto dall’articolo 2645 bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione(3).

Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto 2660 n. 6, 2668(4).

Note

(1)

La trascrizione della nota è effettuata a favore di colui che ottiene un vantaggio, ossia l’acquirente o il creditore pignorante, e, nello stesso tempo, contro l’altra parte, cioè l’alienante o il debitore.

(2)

Questo periodo è stato così inserito dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 ed è in vigore dal 17 giugno 2013: per effetto della riforma del condominio, colui che chiede la trascrizione nei registri immobiliari di un atto tra vivi deve presentare al conservatore una nota nella quale devono essere indicati, per i condominii, anche l’eventuale denominazione, l’ubicazione e codice fiscale.

(3)

Numero modificato dall’art. 3, D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito con la L. 28 febbraio 1997, n. 30.

(4)

Nel caso in cui vi siano indicazioni discordanti tra nota e titolo (v. 2657), quest’ultimo prevale in quanto vero presupposto cardine della trascrizione.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?