Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l’atto indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base ad esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni 2665:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto(1);
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge 565, il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’articolo 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’articolo 692 2662(2).
Note
(1)
Questo numero è stato così sostituito dall’art. 2 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).
(2)
La disposizione stabilisce che chi domanda la trascrizione fornisca i documenti integrativi del titolo (v. 2648) e la nota (v. 2659), ovviamente tenendo presente gli adattamenti necessari al caso in specie.