La cancellazione della trascrizione(1) delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato 324, 562, 586 c.p.c.(2).
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti 306, 307, 562, 683 c.p.c..
Si deve cancellare l’indicazione della condizione o del termine 1184 negli atti trascritti, quando l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto 2659(3).
Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato(4).
Note
(1)
La prevalente opinione ritiene che debbano considerarsi applicabili le norme sancite per la cancellazione delle ipoteche: poiché, riferendosi alla cancellazione dell’iscrizione, l’art. 2882, sancisce l’obbligo di presentazione di un atto contenente il consenso del creditore e, in tema di annotazione, l’art. 2656 indica la necessità di osservare le norme stabilite in relazione alla trascrizione, rimanendo invece silente riguardo alla forma della cancellazione, sembra si possa pacificamente dichiarare che non sono richieste note di trascrizione aggiuntive per la suddetta cancellazione.
(2)
La cancellazione costituisce un atto ineliminabile di pubblicità accessoria, effettuata quindi a margine della precedente trascrizione. Proprio poiché gli effetti prodotti dalla cancellazione risultano irrevocabili, sono stabiliti accorgimenti peculiari e l’elencazione delle domande e degli atti soggetti a cancellazione è intesa dalla giurisprudenza meramente esemplificativa.
(3)
Se la condizione sospensiva si è verificata, la condizione risolutiva è mancata o il termine iniziale è scaduto, la cancellazione degli elementi accessori in questione rende palese che l’atto in cui erano contenuti è divenuto definitivamente efficace. Invece, nel momento in cui l’avveramento della condizione determina l’inefficacia dell’atto, la trascrizione rimane, tuttavia inutilmente, in quanto relativa ad un atto a quel punto inefficace.
(4)
Tale ultimo comma è stato inserito dall’art. 3 del D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), poi convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, la cui maggiore innovazione risiede nell’estensione dell’obbligo di trascrizione ai preliminari aventi ad oggetto determinati contratti riguardanti beni immobili (v. 2645 bis).