Art. 2679 – Altri registri da tenersi dal conservatore

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge(1).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, in relazione ai registri ulteriori rispetto a quello generale (v. 2678). Il regime relativo alla tenuta dei registri cosiddetti particolari richiede infatti l’osservanza delle regole dettate dall’art. 2664 nonostante si tratti di registri complementari, cioè non essenziali alla procedura.

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