Art. 2680 – Tenuta del registro generale d’ordine

(1)Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati(2) .

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l’indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l’indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d’ordine(3).

Note

(1)

Questo articolo risulta così sostituito dall’art. 12 della L. 27 febbraio 1985, n. 82.

(2)

In deroga al presente comma, la vidimazione del registro generale d’ordine viene posta in essere dal conservatore fino all’attuazione ex art. 61, D. lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale), in virtù dell’art. 1, comma 279 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

(3)

L’intera disposizione in commento non è applicabile ai registri particolari (v. 2680), espressamente non menzionati.

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