Art. 2686 – Sentenze

Devono essere trascritte, agli effetti dell’articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto 2651(1).

Note

(1)

Si tratta delle sentenze da cui risultano estinti per prescrizione, acquistati per usucapione (o in qualsiasi altro modo non soggetto a trascrizione) i diritti di proprietà, comunione, usufrutto e uso (v. 2684 nn. 1 e 2).

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