Art. 2694 – Richiamo di altre leggi

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione c. nav. 238 ss., 250, 279 ss., 543, 650, 652, 853 ss., 865, 875, 1009, 1045, 1061, 1063 e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo(1).

Note

(1)

Per la trascrizione degli atti non citati dal Titolo del codice civile in esame, l’articolo attribuisce piena efficacia alle disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali.

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