Art. 2695 – Forme e modalità della trascrizione

Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili c. nav. 250 ss., 865 ss., e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili 2656(1).

Note

(1)

Il comma 2 dell’articolo in esame afferma espressamente che, per quanto riguarda navi, aeromobili e autoveicoli, le regole della trascrizione immobiliare devono essere utilizzate solamente nel caso di effettiva assenza di specifiche disposizioni contenute nel codice della navigazione o nelle altre leggi speciali.

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