Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano(1).
Note
(1)
Si veda a tal riguardo l’art. 103, comma 2, della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore), o ancora gli artt. 138-139, 195-196, del D. lsg. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale).