Sono nulli i patti con i quali è invertito(1) ovvero è modificato(2) l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto(3).
Note
(1)
La deroga al principio generale dell’art. 2697 non vale nel caso di diritti indisponibili. Le parti non possono, ad esempio, derogare alla presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 1218 e rovesciare così la regola secondo la quale, nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligazione, è il debitore che a dover esibire la prova liberatoria della propria responsabilità, mentre invece per il creditore è sufficiente dar prova dell’insoddisfazione delle pretese.
(2)
Sempre relativamente ai diritti ex lege indisponibili, non è possibile nemmeno modificare l’onere probatorio stabilendo l’ammissione di un solo mezzo di prova e l’esclusione degli altri consentiti dalla legge nel caso di specie.
(3)
Oltre all’ipotesi relativa ai diritti indisponibili, il patto di inversione o modificazione convenzionale dell’onere probatorio risulta nullo anche nel caso in cui si produrrebbe un’eccessiva difficoltà per una delle parti (può essere un esempio il costo di determinati accertamenti).