Art. 2697 – Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio 99 c.p.c., 100 c.p.c. deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento 115 c.p.c.(1).

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda(2).

Note

(1)

L’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l’origine. Ad esempio, Primus il quale reclami l’osservanza da parte di Secundus di un certo contratto, dovrà dare dimostrazione dell’avvenuta stipula del medesimo, esibendone l’avvenuta scrittura, o ancora, colui che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale dovrà provare la lesione del generale principio del “neminem laedere”, tutelato dall’art. 2043.
Perciò è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno, dell’entità di quest’ultimo e infine dell’esistenza dell’elemento psicologico, attribuito quindi all’autore. La vittima di un tamponamento, ad esempio, avrà l’onere di dimostrare, in aggiunta al fatto storico in sè considerato, anche la presenza di un requisito soggettivo di responsabilità (almeno al grado della colpa), in capo all’autore del sinistro, provando la non osservanza delle regole del codice della strada.

(2)

Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l’onere di dimostrarne l’inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Di conseguenza, tenendo fede all’esempio della nota precedente riguardante l’osservanza delle norme contrattuali, il convenuto dovrà dimostrare l’invalidità del contratto (fatto impeditivo), oppure che, ad esempio, è intervenuto un patto di proroga nel termine di adempimento (modificativo), o ancora che è intervenuta una risoluzione consensuale del contratto (estintivo).

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