Art. 2703 – Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato(1).

L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

Note

(1)

Secondo il D. P. R. 513/97 (Regolamento per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici) anche la firma digitale può ricevere autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, con effetto pari al riconoscimento ex art. 2702. Tale possibilità è stata ribadita dal D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) avendo stabilito che il pubblico ufficiale attesta che l’apposizione della firma digitale delle parti è avvenuta in sua presenza e conclude l’autenticazione apponendo anche la sua firma digitale (v. amplius sub art. 2702 c. c.).

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