Art. 2704 – Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione 2703 non è certa 2787, 3 e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici 2699 o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento(1).

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata 1992 può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova 1195, 1199(2).

Note

(1)

Il codice enumera una serie di ipotesi nelle quali la data della scrittura privata, nonostante non possa essere desunta automaticamente dall’autenticazione della firma, può comunque essere calcolata come accaduta precedentemente ad un determinato giorno, al chiaro scopo di tutelare i terzi, non presenti al momento della stesura. La serie è da considerarsi assolutamente non tassativa e perciò tranquillamente integrabile con altre circostanze che permettano, in modo altrettanto sicuro, di stabilire la data di formazione dell’atto, come, ad esempio, l’apposizione di un timbro postale che faccia fede.

(2)

La data certa può ad esempio essere costituita: dalla vidimazione dei libri sociali da parte di un notaio o del cancelliere, tenendo conto che se l’annotazione viene effettuata dopo la vidimazione di apertura o di chiusura del libro sociale, è rispetto a questa che va fissata la certezza della data; dalle risultanze del libro giornale di una banca soggetto a vidimazione annuale ad opera del pubblico ufficiale; dalla vidimazione notarile del registro valori in garanzia di una banca, in cui sia annotata una determinata operazione di credito su pegno, sempre che fra il contenuto di questa ed il documento invocato come sostitutivo della prelazione sussista il necessario collegamento; dalla vidimazione del libro pegni di una banca; dal timbro postale apposto su un foglio formante corpo unico con quello che contiene la scrittura privata non autenticata; dalla copia notarile, integrale o per estratto, di
una scrittura privata non autenticata; dalla attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario procedente a pignoramento di aver avuto cognizione personale di un documento ovvero dalla esibizione della scrittura privata allo stesso ufficiale giudiziario; o ancora dall’esecuzione del contratto consacrato nella scrittura in quanto tale esecuzione ne presuppone la conclusione.

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