Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo 634 1 c.p.c.(1).
La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.
Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.
Note
(1)
La giurisprudenza prevalente ritiene che anche il telex e il telegramma non sottoscritto (ossia quello inviato attraverso il telefono), siano efficaci al pari della scrittura privata e a questa equipollenti dal punto di vista probatorio.