Art. 2705 – Telegramma

Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo 634 1 c.p.c.(1).

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.

Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.

Note

(1)

La giurisprudenza prevalente ritiene che anche il telex e il telegramma non sottoscritto (ossia quello inviato attraverso il telefono), siano efficaci al pari della scrittura privata e a questa equipollenti dal punto di vista probatorio.

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