La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale 2727.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione(1).
Note
(1)
Nell’ipotesi di non conformità tra originale e riproduzione del telegramma, se vi è stata l’omissione della necessaria collazione, al mittente potrà essere imputata una condotta negligente, la cui valutazione sarà liberamente apprezzabile dal giudice nel caso concreto. Comunque è importante sottolineare che ciò non costituisce in nessun caso fonte di responsabilità nei confronti di colui che spedisce il telegramma, poiché il legislatore non impone a questi nessun obbligo a riguardo.