Art. 2706 – Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale 2727.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione(1).

Note

(1)

Nell’ipotesi di non conformità tra originale e riproduzione del telegramma, se vi è stata l’omissione della necessaria collazione, al mittente potrà essere imputata una condotta negligente, la cui valutazione sarà liberamente apprezzabile dal giudice nel caso concreto. Comunque è importante sottolineare che ciò non costituisce in nessun caso fonte di responsabilità nei confronti di colui che spedisce il telegramma, poiché il legislatore non impone a questi nessun obbligo a riguardo.

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