Art. 2711 – Comunicazione ed esibizione

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili 2214 ss. e della corrispondenza 2220 2 può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte(1).

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa 212, 2 c.p.c(2).

Note

(1)

La comunicazione delle scritture contabili, indicata al comma 1, è particolarmente gravosa in quanto comprende la produzione di tutti i documenti contabili e della corrispondenza, nel corso del procedimento. L’ordine di comunicazione può essere emanato solamente su istanza di parte, come si deduce chiaramente dall’assenza della possibilità “anche d’ufficio” concessa invece nel comma 2 per quanto riguarda l’esibizione, la quale non può inoltre essere effettuata dalla parte sua sponte.

(2)

L’esibizione delle scritture contabili è consentita nei casi residuali rispetto alla tassativa enumerazione delle ipotesi di comunicazione. Il giudice può infatti richiedere alla parte, anche d’ufficio, la visione dei libri concernenti la controversia in corso, per ottenerne delle registrazioni, come anche le singole scritture contabili e gli altri documenti inerenti, purché l’ordine di esibizione abbia la necessaria determinatezza. Un esito negativo alla richiesta da parte del giudice verrà da questi considerato un conseguente argomento di prova.

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