(1)Le riproduzioni fotografiche, informatiche(2) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose(3) formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime(4).
Note
(1)
Per la forma ed efficacia del documento informatico è necessario fare riferimento agli artt. 21, 23 ter, D. lsg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); e anche al d. P. R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Posta elettronica certificata).
(2)
Parola inserita ex art. 23 (ora 23 quater dopo le modifiche apportate dal D. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235) D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere dal 1 gennaio 2006.
(3)
Il riferimento ad “ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose” permette un’importante estensione della disposizione ad ogni possibile nuova forma di rappresentazione di fatti.
(4)
La prevalente giurisprudenza considera comprese nel presente articolo le riproduzioni tramite telefax, orientamento confermato anche dal legislatore con la L. 7 giugno 1993, n. 183 (Utilizzazione dei mezzi di comunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali). Sono ritenute conformi all’atto trasmesso anche le copie fotoriprodotte, purché entrambi i procuratori siano muniti di procura ex art. 83 c.p.c., l’atto trasmesso contenga indicazione e sottoscrizione leggibile del procuratore estensore, risultanti in modo chiaro dalla copia, unitamente alla sottoscrizione del procuratore ricevente. Infine, la giurisprudenza ritiene parimenti conforme la riproduzione di un provvedimento del giudizio in corso di svolgimento tra le parti (anche se riguardante un processo differente) sempre che la copia rechi la sottoscrizione del procuratore estensore.