Art. 2714 – Copie di atti pubblici

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale 2716(1).

La stessa fede fanno le copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati(2).

Note

(1)

Le copie degli atti pubblici assumono la medesima efficacia dei propri originali, potendo quindi essere utilizzati in sostituzione di tali atti che la parte non riesca a rinvenire, qualora siano state osservate le prescrizioni formali sancite dalla legge. Infatti, è necessario che siano formate da coloro ai quali il legislatore ha attribuito il compito di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che hanno, di conseguenza, l’obbligo del rilascio su richiesta, quali, primi fra tutti, notai e cancellieri.

(2)

In materia di copie informatiche, è necessario fare riferimento agli artt. 22- 23 ter, D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

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