Le copie parziali(1) o le riproduzioni per estratto(2), rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati 743 c.p.c., fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente 212 c.p.c..
Note
(1)
Nell’ipotesi in cui si abbia una copia parziale, rilasciata ritualmente dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, la parte che è stata riprodotta testualmente si ritiene conforme all’originale e di conseguenza riveste un totale valore di prova.
(2)
L’estratto deve, in qualsiasi caso, attestare che le parti non riprodotte non entrano in contrasto con quelle invece trascritte, poiché altrimenti non si potrà verificare la piena efficacia probatoria prevista dalla norma.