Art. 2719 – Copie fotografiche di scritture

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta 2712; 212, 1 c.p.c. 215 c.p.c.(1)(2).

Note

(1)

La disposizione è applicabile a tutte le forme di fotoriproduzione di documenti scritti che vogliono riproporre graficamente l’atto originale (ad esempio microfilm, fotocopie ed eliografie). In particolare, per quanto riguarda la fotocopia non autenticata, il legislatore le attribuisce il medesimo valore probatorio del documento originale, a meno che non se ne riceva il disconoscimento.

(2)

Per l’utilizzo delle copie per telefax che riproducono determinati atti del processo civile, il riferimento è alla L. 7 giugno 1993, n. 183, al D. P. R. 13 dicembre 2001, n. 123 (Uso di strumenti informatici nel processo), al d. m. 21 febbraio 2011, n. 89, ed infine all’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

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