Art. 2721 – Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni(1) dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58 233 disp. att.; 244 c.p.c. ss.(2).

Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Note

(1)

L’oggetto dell’espediente probatorio della testimonianza deve avere ad oggetto dei fatti reali, non essendo ovviamente possibile una pura interpretazione soggettiva degli eventi raccontati, sotto forma di opinioni, giudizi o valutazioni personali.

(2)

La limitazione relativa al valore dell’oggetto opera solamente in tema di contratto, quando questo sia portato nel procedimento quale fonte di diritti ed obblighi e non come mero fatto storico. La giurisprudenza ha più volte precisato che si tratta di un limite ampiamente derogabile dal giudice che, ai fini dell’ammissibilità della testimonianza, è tenuto a vagliare la qualità delle parti, la natura del contratto ed ogni altra circostanza, valutando inoltre anche il mutato valore della moneta.

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