Art. 2720 – Efficacia probatoria

L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale(1), se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione 969, 1309, 1870, 1988, 2944(2).

Note

(1)

In virtù della regola generale secondo la quale nessuno può offrire prova a favore di sè stesso, è importante ribadire che l’atto di ricognizione dispiega il suo valore probatorio soltanto in relazione agli accadimenti sfavorevoli al dichiarante. L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha inoltre aggiunto che tale efficacia si restringe ai soli casi tassativamente sanciti ex lege.

(2)

La piena efficacia probatoria dell’atto di ricognizione subisce delle limitazioni consistenti nelle ipotesi in cui subentri un errore nella dichiarazione, visibile dal confronto con l’originale, che in tal caso prevale sull’atto ricognitivo privandolo di ogni effetto probatorio. Inoltre, l’atto ricognitivo dispiega valore di prova soltanto verso coloro che lo hanno sottoscritto, i loro eredi e aventi causa; viceversa, per i terzi estranei alla stesura, ha mera efficacia indiziaria, dovendo essere considerato alla stregua di una scrittura privata.

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