Art. 2726 – Prova del pagamento e della remissione

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito(1).

Note

(1)

Gli stessi limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dai precedenti articoli devono quindi essere estesi alle dimostrazioni di effettuazione di pagamento o remissione del debito.

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