Art. 2729 – Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice 116 c.p.c., il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti(1).

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni2721, 2722(2).

Note

(1)

L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha stabilito che il giudice può far discendere il proprio convincimento esclusivamente da presunzioni semplici e può addirittura fondarlo su un’unica presunzione di tale tipologia, anche contrastante con eventuali altri elementi acquisiti nel corso del procedimento. Il prudente apprezzamento del giudice deve però ritenere dimostrato il fatto solo se gli indizi presunti sono “gravi precisi e concordanti”, tali da dichiarare non attendibili i suddetti altri elementi ulteriori, cosicché la prova per presunzione semplice diverrà allora una prova completa, dotata del medesimo valore probatorio degli altri espedienti e prevalente nel convincimento del giudice.

(2)

Il legislatore sancisce espressamente che le stesse limitazioni prescritte ex lege per la prova testimoniale debbano essere analogicamente estese alle ipotesi di prova per presunzioni semplici.

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