Art. 2728 – Prova contro le presunzioni legali

Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa(1).

Note

(1)

Le presunzioni legali possono essere assolute (“iuris et de iure”) nel caso non ammettano prova contraria, ovvero relative (“iuris tantum”) qualora consentano una prova avversa al ragionamento compiuto e, di conseguenza, abbiano l’effetto di determinare un’inversione dell’onere della prova (v. 2698) in quanto questa non sarà onere della parte che allega il fatto per il quale è prevista la presunzione, bensì dell’altra, che dovrà perciò dimostrare che la circostanza in questione non accadde. Ad esempio, colui che si vede applicare una presunzione di paternità, dovrà dimostrare che, durante il periodo presunto del concepimento, la moglie aveva una relazione extraconiugale oppure che il marito era infermo in ospedale.

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