Art. 2734 – Dichiarazioni aggiunte alla confessione

Quando alla dichiarazione indicata dall’articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte(1). In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia probatoria delle dichiarazioni(2)(3).

Note

(1)

La confessione complessa (qualora alla dichiarazione principale ne siano cioè accompagnate di ulteriori, non del tutto sfavorevoli al dichiarante) è sottoposta alla regola dell’inscindibilità: se le dichiarazioni aggiuntive non subiscono contestazioni, esse rivestono pieno valore probatorio, al pari della confessione principale.

(2)

Il principio dell’inscindibilità ha fondamentale rilievo anche nel caso in cui le dichiarazioni aggiuntive subiscano delle contestazioni, tuttavia in senso inverso a quanto prima descritto: in questo circostanza, infatti, anche la confessione principale subisce una diminuzione del suo normale valore probatorio, divenendo discrezionalmente valutabile da parte del giudice.

(3)

Distinta dalla dichiarazione confessoria è la dichiarazione ricognitiva: se la prima ha ad oggetto l’asseverazione di fatti a sè sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, la seconda ha invece ad oggetto l’ammissione di diritti o rapporti giuridici, rilevando, sul piano probatorio, ad un livello inferiore rispetto alla confessione.

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