La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale 2733. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento 587, è liberamente apprezzata dal giudice 116 c.p.c.(1).
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge 2721 ss.(2).
Note
(1)
La disposizione non intende esclusivamente colui che abbia la rappresentanza legale, bensì qualsiasi soggetto che agisca nell’interesse della parte alla quale la dichiarazione confessoria è rivolta (v. Libro IV, Titolo II, Capo VI; 1387). In ogni caso, sia che la confessione stragiudiziale venga fornita alla parte sia che sia resa al suo rappresentante, produrrà lo stesso valore probatorio di quella giudiziale. Anche nell’ipotesi in cui sia fatta da un terzo o contenuta in una disposizione testamentaria può assumere efficacia probatoria, tuttavia in tal caso viene liberamente vagliata dal giudice.
(2)
Il comma 2 estende alla confessione stragiudiziale la limitazione stabilita in materia di prova testimoniale ex art. 2721.