Art. 2738 – Efficacia

Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso 395 c.p.c(1).

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento 198 c.p.(2)(3).

In caso di litisconsorzio necessario 102 c.p.c., il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice(4).

Note

(1)

Se la parte si rifiuta di giurare o non si presenta, senza giustificato motivo, all’udienza all’uopo fissata, la sua versione del fatto non può più essere considerata vera dal giudice, indipendentemente da qualsiasi altra prova a suo favore. Se invece presta il giuramento, l’efficacia di prova legale fa sì che il giudice risulti vincolato all’affermazione e sia obbligato a decidere in conformità la questione, non potendo far altro che giudicare vincitrice la parte che ha giurato e soccombente l’altra a cui non è consentito dimostrare il contrario.

(2)

Il pieno valore di prova attribuito per legge al giuramento fa sì che neanche la sua eventuale falsità possa alterare la decisione che su di esso si è basata, essendo consentita come unica conseguenza la possibilità di chiedere, successivamente alla conclusione del processo penale, il risarcimento del danno alla parte che ha giurato il falso, ma non quindi la revocazione della sentenza sulla base di questo emanata.

(3)

Con sentenza del 4 aprile 1996, n. 105, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma, per la parte in cui “non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato”. Tale intervento è stato posto in essere al fine di adattare la disciplina del codice civile all’art. 652 c.p.p., per ottemperare sia ai principi di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., sia al diritto di difesa ex art. 24 Cost.

(4)

Qualora, nell’ipotesi di litisconsorzio necessario, il giuramento venga posto in essere soltanto da alcuni dei litisconsorti, è apprezzato liberamente dal giudice, alla stregua della disciplina dettata in tema di confessione (v. 2733).

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