Per deferire 233 c.p.c. o riferire(1) 234 c.p.c. il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall’articolo 2731(2).
Note
(1)
Quando una parte deferisce il giuramento all’altra, questa si trova dinnanzi a tre possibili alternativi comportamenti: può prestare il giuramento, obbligando il giudice (in virtù del successivo art. 2738); può rifiutarsi di giurare (ricusando il giuramento), vincolando il giudice a fare fede alla dichiarazione avversaria; può, infine, decidere di riferire, deferendo a sua volta il giuramento alla controparte, la quale potrà poi prestare giuramento o ricusare.
(2)
Il deferimento o l’eventuale riferimento del giuramento può essere posto in essere soltanto dalla parte personalmente, con l’unica eccezione della possibilità del procuratore dotato di un mandato (v. 1703) speciale.