Art. 2737 – Capacità delle parti

Per deferire 233 c.p.c. o riferire(1) 234 c.p.c. il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall’articolo 2731(2).

Note

(1)

Quando una parte deferisce il giuramento all’altra, questa si trova dinnanzi a tre possibili alternativi comportamenti: può prestare il giuramento, obbligando il giudice (in virtù del successivo art. 2738); può rifiutarsi di giurare (ricusando il giuramento), vincolando il giudice a fare fede alla dichiarazione avversaria; può, infine, decidere di riferire, deferendo a sua volta il giuramento alla controparte, la quale potrà poi prestare giuramento o ricusare.

(2)

Il deferimento o l’eventuale riferimento del giuramento può essere posto in essere soltanto dalla parte personalmente, con l’unica eccezione della possibilità del procuratore dotato di un mandato (v. 1703) speciale.

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