Art. 2743 – Diminuzione della garanzia

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito 1186(1).

Note

(1)

La norma deve essere posta in relazione con la disposizione ex art. 1186: la coordinazione tra i due articoli fa discendere infatti il presupposto fondamentale che la diminuzione della garanzia sia dipesa da caso fortuito o, in ogni caso, da un fatto non imputabile alla volontà del debitore, altrimenti a quest’ultimo non spetterebbe alcuna facoltà di reintegrare l’oggetto della garanzia suddetta, potendo il creditore inoltre richiedere immediatamente l’intera prestazione. Invece, nelle ipotesi citate (ad esempio, quando vi sia un fatto posto in essere da un terzo “extraneus” al principale rapporto obbligatorio) il debitore può bloccare le pretese creditorie, con un’idonea proposta di reintegrazione della garanzia perita o deteriorata.

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