Art. 2746 – Distinzione dei privilegi

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore(1), il secondo su determinati beni mobili o immobili(2).

Note

(1)

Il privilegio generale è esclusivamente mobiliare e non costituisce un diritto soggettivo, ma un modo di essere o una qualità del credito. Inoltre, non attribuisce il diritto di sequela, con la conseguenza che può essere esercitato solo fin quando i beni mobili facciano parte del patrimonio del debitore.

(2)

Il privilegio speciale può essere sia mobiliare che immobiliare e costituisce, a differenza di quello generale, un diritto reale di garanzia che può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio medesimo (v. 2747, comma 2) ed è giustificato dalla particolare connessione esistente tra il credito e la cosa su cui si esercita. Tale forma di prelazione grava soltanto su determinati beni del debitore (ad esempio, il locatore ex art. 1571 gode di un privilegio speciale sulla vendita dei mobili presenti in casa del locatario).

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