Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione(1). Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente(2).
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale 1284 fino alla data della vendita 2788, 2855.
Note
(1)
La disciplina relativa ai privilegi viene applicata in via estensiva anche a tutte le spese che il creditore pone in essere nel corso di un’eventuale processo di esecuzione, sia nel caso in cui questo venga iniziato da altri (ipotesi a cui deve ritenersi esplicitamente riferibile la norma), sia nel caso in cui venga intrapreso dal creditore medesimo ex art. 491 c.p.c.
(2)
La disposizione stabilisce espressamente che il creditore privilegiato risulta preferito rispetto a quello pignoratizio (v. 2784): infatti, per quest’ultimo, viene fatto riferimento solamente agli interessi dovuti per l’anno in corso e per il precedente (v. 2741).