(1)Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 2778, n. 1(2).
Note
(1)
Articolo così modificato ex art. 4, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2)
La tutela offerta dalla norma attribuisce il privilegio generale ai beni di proprietà del datore di lavoro ed è relativa alle assicurazioni cosiddette sociali, individuate dalla legge e dai contratti collettivi obbligatori, non estendendosi di conseguenza a quelle non obbligatorie.