(1)Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo(2), nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo 2778, n. 8(3).
Note
(1)
Questo articolo è stato così sostituito ex art. 4, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2)
Le assicurazioni a cui la disposizione fa riferimento sono quelle non stipulate liberamente dai soggetti e relative, ad esempio, alla tubercolosi, alla disoccupazione e alla maternità, per le quali il privilegio generale mobiliare viene così posto a carico del datore di lavoro.
(3)
La parte della disposizione relativa agli accessori deve essere intesa in riferimento alle somme cosiddette aggiuntive e supplementari, stabilite nell’ambito delle suddette assicurazioni sociali nell’ipotesi del mancato saldo dei contributi da parte del datore di lavoro, sul quale grava perciò il privilegio.