I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi 671 c.p.c. o per l’espropriazione di beni mobili 513 c.p.c. nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi 2777, 2905, 2910(1).
Note
(1)
Attraverso la sentenza del 19 gennaio 1988, n. 7, la Corte Costituzionale ha stabilito la manifesta infondatezza della questione di legittimità che era stata presentata in relazione all’art. 3 Cost., in riferimento al combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777: si sosteneva che, in tema di credito pignoratizio, la disciplina derivante da tali articoli assicurasse preferenza solamente ai crediti derivanti dalle spese di giustizia poste in essere per gli atti conservativi effettuati in sede civile, in tal modo creando, senza una plausibile giustificazione, una condizione preferenziale per i crediti in questione, nei confronti di quelli che vengono invece rilevati in ambito penale. La Corte ha però smentito tale ipotesi, stabilendo che “non ricorre omogeneità fra i crediti dei quali si lamenta il diverso trattamento ad opera della normativa impugnata, in quanto quelli da essa considerati con favore concernono il solo onere economico della cautela, onere sostenuto e peraltro a potenziale vantaggio di tutti i creditori, e di ogni loro ragione, mentre quelli cui si riferisce il sequestro penale costituiscono, per quel che riguarda la parte civile, l’oggetto stesso della cautela, ma limitatamente a quest’ultimo creditore privato per le sole ragioni derivanti dal reato”.