I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili 1152 hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese 2778 n. 4(1).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa 1153, 2747, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede(2).
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno 2797; 502 c.p.c.; 53 l. fall.(3).
Note
(1)
La norma si fonda su un presupposto fondamentale: i beni sui quali vengono posti i privilegi devono necessariamente trovarsi presso chi ha affrontato la spesa o compiuto le prestazioni migliorative.
(2)
Perchè il privilegio generale posto sui beni in questione possa essere opponibile anche ai terzi estranei, è necessaria la dimostrazione probatoria espressa della bona fides, la quale è ovviamente a carico del creditore medesimo.
(3)
Nel caso in cui non abbia ottenuto piena soddisfazione della propria pretesa, il creditore può vantare il cosiddetto diritto di ritenzione nei confronti del bene: un diritto in virtù del quale egli è legittimato alla trattenuta presso di sè della cosa che dovrebbe invece essere di regola restituita al legittimo proprietario. Si tratta chiaramente di un metodo finalizzato ad esercitare pressione sul debitore, per indurlo all’adempimento del suo debito.