I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta(1) dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso 2778, nn. 5-6.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze(2).
Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756(3).
Note
(1)
Si specifica che tra i vari lavori di raccolta qui intesi possono essere compresi anche quelli inerenti la trasformazione dei prodotti agricoli, ossia quel momento di diversificazione produttiva che porta il prodotto alla dimensione agroalimentare, purché tale processo venga effettuato sul fondo stesso.
(2)
In tema, tutti i crediti inerenti alle prestazioni di attività e servizi che abbiano contribuito a produrre i frutti in una determinata annata agricola vengono preferiti attraverso l’apposizione della causa di prelazione del privilegio generale; non risultano invece sottoposti allo stesso trattamento i crediti relativi alle spese di irrigazione (ad esempio per canalizzazione o convogliamento di sorgenti).
(3)
La disposizione opera un esplicito richiamo al comma 2 dell’art. 2756, consentendo quindi che il privilegio generale sia opposto anche ai terzi che vantino diritti sui frutti, purché venga tuttavia dimostrata la buona fede del creditore.