(1)I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l’effetto da esse stabilito 2772, 2778 n. 7(2).
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio(3).
Il privilegio, per quanto riguarda l’imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede(4).
Note
(1)
Tale articolo è stato così modificato ex art. 5, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2)
Si vedano gli articoli 56, comma 4, e 58, d. P. R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro).
(3)
Si vedano gli articoli 18 e 62, commi 3 e 5, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA).
(4)
Si veda l’articolo 41, D. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (T. U. imposta sulle successioni e sulle donazioni).