I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi(1).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo(2).
Note
(1)
Oggetto del privilegio generale sono qui i beni che i clienti (le persone definite albergate per avere effettivamente beneficiato delle prestazioni e dei servizi offerti dall’albergatore) hanno portato con loro in albergo: quindi non soltanto i comuni bagagli, ma anche altri beni quali gioielli e vari accessori, fino ai mezzi di trasporto tenuti in deposito negli appositi locali dell’albergo.
(2)
La disposizione non è stata modificata dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, ma deve in ogni caso considerarsi applicabile, oltre che agli albergatori, anche ai titolari di case di cura, pensioni, stabilimenti balneari e affini.