Art. 2760 – Crediti dell’albergatore

I crediti dell’albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi(1).

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l’albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell’albergo(2).

Note

(1)

Oggetto del privilegio generale sono qui i beni che i clienti (le persone definite albergate per avere effettivamente beneficiato delle prestazioni e dei servizi offerti dall’albergatore) hanno portato con loro in albergo: quindi non soltanto i comuni bagagli, ma anche altri beni quali gioielli e vari accessori, fino ai mezzi di trasporto tenuti in deposito negli appositi locali dell’albergo.

(2)

La disposizione non è stata modificata dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, ma deve in ogni caso considerarsi applicabile, oltre che agli albergatori, anche ai titolari di case di cura, pensioni, stabilimenti balneari e affini.

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