Art. 2761 – Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative(1).

I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato(2).

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756 2747, 2797; 502 c.p.c.; 53 l. fall.(3)(4).

Note

(1)

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario reputa che la disciplina del presente articolo non debba considerarsi applicabile nè ai crediti inerenti al trasporto di persone, nè a quelli discendenti dal trasporto di tipo marittimo o aeronautico.

(2)

I crediti tutelati sono quelli che discendono dal contratto di trasporto e dalle spese che sono state anticipate dal vettore, con la previsione che successivamente le cose trasportate saranno l’oggetto del privilegio. Nell’ipotesi di un contratto di mandato, i privilegi generali sono posti sui rimborsi delle anticipazioni, sui compensi e su risarcimenti dei danni eventualmente subiti dal mandatario durante il compimento della prestazione e in ragione di questa (v. 1720), poiché il legislatore stabilisce che chi fornisce una prestazione d’opera non per sè ma in favore di altri merita una tutela adeguata.

(3)

L’ultimo comma della presente disposizione fornisce la causa di prelazione, nella forma del privilegio, nelle ipotesi dei contratti di deposito e di sequestro convenzionale al fine di tutelare i crediti di depositario e sequestratario. A tali privilegi viene inoltre estesa la disciplina del comma 3 dell’art. 2756.

(4)

Tale disposizione è stata modificata dall’art. 30-bis, comma 1, lettera e), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

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