Art. 2763 – Crediti per canoni enfiteutici

I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta 959 per l’anno in corso e per il precedente 972 n. 2 hanno privilegio sui frutti(1) dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze 2778 n. 15.

Note

(1)

Al fine di esaltare il rapporto economico intercorrente tra il canone dovuto al concedente per il fondo enfiteutico e i frutti del medesimo fondo, sono ritenuti oggetto di privilegio tutti i frutti del fondo, sia quelli già separati sia quelli ancora pendenti, con l’unica condizione che questi ultimi siano maturati nel corso dell’anno in questione.

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