Art. 2770 – Crediti per atti conservativi o di espropriazione

I crediti per le spese di giustizia 2755 fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi 2905(1).

Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche(2).

Note

(1)

La disposizione è inerente alla fase del procedimento di esecuzione e tenta di tutelare i creditori sottoponendo a privilegio quei crediti derivanti da atti conservativi ed espropriativi da loro posti in essere. Si aggiunge poi la valutazione discrezionale del giudice in tema di utilità della spesa effettuata relativamente al vantaggio ottenuto dalla massa dei creditori.

(2)

Il legislatore attribuisce un privilegio speciale al credito vantato dall’acquirente di un bene immobile, avuto riguardo alle spese che questi ha effettuato per vedere stabilita la liberazione del medesimo immobile dal peso di eventuali ipoteche.

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